Art. 3.
(Compiti dello Stato).

      1. I compiti assegnati allo Stato dalla presente legge sono svolti dal Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministero per i beni e le attività culturali:

          a) definisce, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

 

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decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», il Piano triennale nazionale per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 12 della presente legge;

          b) cura la distribuzione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) destinate allo spettacolo dal vivo ai sensi di quanto disposto dalla presente legge e secondo gli indirizzi del Piano triennale nazionale per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo;

          c) definisce, in accordo con il Ministero della pubblica istruzione e con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica, d'intesa con la Conferenza unificata e nel rispetto delle autonomie didattiche riconosciute alle istituzioni scolastiche e universitarie, i criteri didattici della formazione degli artisti, dei tecnici e degli amministratori dello spettacolo dal vivo e promuove la conoscenza dello spettacolo dal vivo nelle scuole e nelle università, anche in collaborazione con i soggetti operanti nel settore;

          d) promuove e incentiva iniziative di scambio e di ospitalità nonché accordi per la coproduzione con i Paesi membri dell'Unione europea e con gli altri Paesi esteri;

          e) attua politiche volte alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale dello spettacolo dal vivo anche mediante l'istituzione dell'Archivio nazionale e del Museo nazionale dello spettacolo dal vivo;

          f) promuove, d'intesa con la Conferenza unificata, la realizzazione di infrastrutture idonee alle rappresentazioni teatrali sul territorio nazionale, nonché la conservazione e il restauro delle infrastrutture esistenti e il recupero di spazi ad uso pubblico;

          g) sottoscrive, anche con finanziamenti finalizzati, protocolli d'intesa con le reti radiotelevisive nazionali del servizio

 

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pubblico generale radiotelevisivo per destinare alle produzioni italiane ed europee adeguati spazi di programmazione e per riservare idonei spazi di informazione specializzata e definisce, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, gli spazi di informazione e di promozione dedicati allo spettacolo dal vivo previsti all'interno del contratto di servizio tra lo Stato e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo;

          h) partecipa, nell'ambito e nelle sedi istituzionali previsti dall'Unione europea, alla programmazione e alla definizione delle politiche comunitarie per lo sviluppo e la promozione in tutti i settori dello spettacolo dal vivo, del turismo e dell'industria culturale.